Art. 1
In vigore dal 17 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 14 luglio 1907, n. 538, contenenti provvedimenti speciali a favore della Calabria;
Visto il regio decreto 24 dicembre 1906. n. 670, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fuscaldo in data 4 ottobre e 13 novembre 1906;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare e trasformare la scuola di disegno e plastica di Fuscaldo;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Fuscaldo una regia scuola professionale di disegno e intaglio allo scopo di fornire insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che vogliono dedicarsi alle arti del falegname ebanista, e dello scalpellino, del fabbro, del muratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;368#art-1