Art. 4

In vigore dal 26 dic 1905
Per l'esercizio finanziario 1905-906 le spese previste agli del presente decreto graveranno per soli tre quarti del rispettivo importo sui capitoli 125 e 223 del bilancio di competenza dell'esercizio stesso. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905. VITTORIO EMANUELE. A. Fortis. L. Bianchi. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-18;363#art-4

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