Art. 3
In vigore dal 26 dic 1905
Al ruolo degli insegnanti di ginnastica approvato con il R. decreto 22 gennaio 1905 n. 38, è aggiunto:
1 posto di maestro a L. 600.
Questa somma sarà annualmente prelevata dal fondo stanziato al capitolo del bilancio passivo della pubblica istruzione per provvedere alle spese dell'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-18;363#art-3