Art. 1
In vigore dal 26 dic 1905
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l' della legge 16 luglio 1904, n. 597;
Veduto che per l'esuberante numero di classi aggiunte alle ordinarie del R. liceo « Massimo D'Azeglio » di Torino, si è da oltre un triennio riconosciuta l'impossibilità di tenerle riunite sotto una medesima direzione ed in uno stesso locale;
Veduto che il comune di Torino ha già soddisfatto agli obblighi imposti dall'art. 201 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, provvedendo un locale debitamente fornito del necessario materiale non scientifico, nel quale un corso completo di classi parallele, aggiunte al detto liceo, già presentemente risiede;
Essendosi riconosciuta, dagli enti interessati e dall'autorità scolastica provinciale, l'opportunità di aggregare a questo corso completo di classi liceali il ginnasio Regio, annesso al R. istituto internazionale fondato con il R. decreto 2 giugno 1889, n. 6147 (serie 3ª), formandosi così un liceo-ginnasio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Lo classi parallele aggiunte al R. liceo « Massimo D'Azeglio » di Torino, formanti un corso liceale completo, sono erette in istituto autonomo, a cui è aggregato il R. ginnasio annesso al R. Istituto internazionale.
Il liceo-ginnasio così formato prenderà il nome di R. liceo ginnasio « Vittorio Alfieri ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-18;363#art-1