Art. 5
In vigore dal 15 apr 1904
L'associazione predetta dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i propri bilanci annuali entro un mese dalla data della loro approvazione. Tali bilanci saranno compilati secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero predetto.
L'associazione medesima dovrà fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie statistiche e le informazioni che da esso le saranno richieste, relative al servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;86#art-rd-5