Art. 4
In vigore dal 15 apr 1904
È riservata al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di esigere che lo statuto di cui all'° del presente decreto sia modificato, quando ciò sia richiesto dai risultati della esperienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;86#art-rd-4