Art. 3
In vigore dal 15 apr 1904
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà assicurarsi, per mezzo di ufficiali governativi e nei modi che crederà opportuni, del regolare funzionamento dell'associazione predetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;86#art-rd-3