Regolamento
Art. 73
In vigore dal 1 ott 1902
La bilancia portatile, a piattaforma, detta anche a bilico, consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi; all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano una piattaforma.
Quando il giogo oscilla, la piattaforma deve subire spostamenti in direzione verticale, conservandosi sempre parallela a sè stessa.
Un congegno apposito deve indicare l'orizzontalità della piattaforma.
Le bilancie di cui nel presente articolo, possono avere la massa di correzione come è stabilito dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-73