Art. 73
Regolamento

Art. 73

73 / 94
In vigore dal 1 ott 1902
La bilancia portatile, a piattaforma, detta anche a bilico, consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi; all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano una piattaforma. Quando il giogo oscilla, la piattaforma deve subire spostamenti in direzione verticale, conservandosi sempre parallela a sè stessa. Un congegno apposito deve indicare l'orizzontalità della piattaforma. Le bilancie di cui nel presente articolo, possono avere la massa di correzione come è stabilito dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-73