Regolamento

Art. 76

In vigore dal 1 ott 1902
La bilancia fissa, a piattaforma, detta anche a ponte-bilico, è dello stesso tipo delle precedenti, salvo che è fissa sul posto e quindi può mancare del mezzo che indica se la piattaforma è orizzontale; ma deve soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte dagli articoli precedenti, relative alle bilancie a bilico. Questa bilancia potrà anche essere costruita col rapporto da 1 a 5000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-76

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