Regolamento
Art. 28
In vigore dal 1 ott 1902
La linea di fiducia e le suddivisioni, ammesse dall', saranno indicate, nelle misure metalliche, sulla parete interna di esse ovvero sopra due regoli metallici, mediante due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi oppure rilevati. I due regoli metallici saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificazione. Queste indicazioni potranno anche essere segnate da indici metallici saldati a forte sulla parete interna della misura o sui regoli, e si dovranno trovare in parti della misura diametralmente opposte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-28