Regolamento

Art. 27

In vigore dal 1 ott 1902
Le misure metalliche per i liquidi dovranno soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'; però per queste misure non si richiedono la spranga diametrale e il tondino, e le misure, che non devono riempirsi per intero, potranno essere rinforzate in qualsiasi modo, qualunque sia la loro capacità, e non occorrerà per esse il risalto che ne ricopra l'orlo per tutta la sua grossezza. Anche per le misure da riempirsi per intero, i rinforzi potranno farsi in modo qualsiasi, ma soltanto quando la loro capacità superi i due litri. Le misure di latta per i liquidi non potranno avere capacità superiori al doppio litro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-27

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