Regolamento
Art. 26
In vigore dal 1 ott 1902
Le misure non inferiori al decalitro potranno avere suddivisioni interne, quando la forma ne sia cilindrica o a tronco di cono con qualunque sezione retta. Tali suddivisioni, però, potranno esser fatte soltanto sui tre quinti superiori della misura e procederanno di 10 in 10, ovvero di 5 in 5 litri per le misure non inferiori al mezzo ettolitro e di 5 in 5 litri per le altre. Inoltre le misure non inferiori al mezzo ettolitro potranno, in ogni caso, avere la divisione corrispondente alla loro metà.
Per il decalitro, le divisioni potranno procedere anche di 2 in 2 litri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-26