Condizioni generaliCapo II

Art. 22

Abrogato

Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-10-09;494#art-cg-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati (Art. 22 Che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare.) — Testo vigente | Portale Normativo