Art. 22 · Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati
Condizioni generaliCapo II

Art. 22

Abrogato22 / 88

Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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