Art. 2
In vigore dal 4 feb 1896
La società dovrà inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;756#art-2