Art. 3

In vigore dal 4 feb 1896
Le modificazioni dello statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1895. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1896. Reg. 204. Atti del Governo a f. 30. G. Cappiello Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. A. Barazzuoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;756#art-3

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