Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 feb 1896
La società dovrà inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;756#art-2