Regolamento›Capo II
Art. 46
In vigore dal 16 lug 1926
Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all' del presente regolamento, con i relativi documenti, ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale, od in licenza per convalescenza; e così corredata la trasmetterà alla direzione dell'ospedale militare, perché proceda alla visita sanitaria del richiedente.
Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-46