RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 45

In vigore dal 16 lug 1926
Ricevuta la domanda il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all' e seguenti del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-45

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Art. 45 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo