Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 45
In vigore dal 16 lug 1926
Ricevuta la domanda il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all' e seguenti del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-45