RegolamentoCapo II

Art. 138

In vigore dal 24 ott 1895
Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile. Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-138

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Art. 138 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo