RegolamentoCapo II

Art. 137

In vigore dal 24 ott 1895
Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili, rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.
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Art. 137 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo