Regolamento›Capo II
Art. 138
56 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile.
Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-138