Art. 1
In vigore dal 16 mag 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vedute le istanze 2 gennaio e 3 giugno 1891, con le quali le maggioranze degli elettori amministrativi residenti nelle frazioni di Civitella e Monte S. Vito, del Comune di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia, hanno domandato l'annessione delle frazioni medesime al Comune di Scheggino nella stessa provincia;
Vedute le deliberazioni 19 luglio e 21 agosto 1891, dei Consigli comunali di Sant'Anatolia di Narco e di Scheggino;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Perugia del 21 marzo 1893;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le frazioni Civitella e Monte S. Vito sono staccate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, ed aggregate al Comune di Scheggino, a decorrere dal 1° luglio 1895.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-04-11;114#art-1