Art. 3
In vigore dal 16 mag 1895
Fino alla ricostituzione dei Consigli comunali di Sant'Anatolia e Scheggino, cui si provvederà mediante le elezioni generali, che avranno luogo in base alle liste elettorali straordinariamente rivedute quest'anno, le attuali rappresentanze continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni le quali possano vincolare l'azione delle future amministrazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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