Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 mag 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le istanze 2 gennaio e 3 giugno 1891, con le quali le maggioranze degli elettori amministrativi residenti nelle frazioni di Civitella e Monte S. Vito, del Comune di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia, hanno domandato l'annessione delle frazioni medesime al Comune di Scheggino nella stessa provincia; Vedute le deliberazioni 19 luglio e 21 agosto 1891, dei Consigli comunali di Sant'Anatolia di Narco e di Scheggino; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Perugia del 21 marzo 1893; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le frazioni Civitella e Monte S. Vito sono staccate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, ed aggregate al Comune di Scheggino, a decorrere dal 1° luglio 1895.
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