Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1).
In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Art. 9 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, numero 279, articolo 12 (testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, art. 1). | Portale Normativo