Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).
In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Art. 13 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3). | Portale Normativo