Testo unicoCapo II

Art. 13

Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-13

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Art. 13 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6 leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, articolo 6 (testo unico, articolo 3). | Portale Normativo