Testo unicoTitolo ICapo I

Art. 7

Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16.

In vigore dal 7 apr 1895
Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio; possono essere collocati a riposo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-7

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Art. 7 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16. | Portale Normativo