Testo unico›Titolo I›Capo I
Art. 7
Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16.
In vigore dal 7 apr 1895
Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio; possono essere collocati a riposo d'ufficio.
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