Testo unicoCapo II

Art. 184

Legge 15 giugno 1893, art. 21.

In vigore dal 2 ago 1979
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 DICEMBRE 1896, N. 579

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale 12 - 26 luglio 1979, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 01/08/1979, n. 210) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 184, commi secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-184

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Art. 184 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 15 giugno 1893, art. 21. | Portale Normativo