Testo unico›Capo II
Art. 184
79 / 202Legge 15 giugno 1893, art. 21.
In vigore dal 2 ago 1979
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 DICEMBRE 1896, N. 579
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale 12 - 26 luglio 1979, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 01/08/1979, n. 210) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 184, commi secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-184