Testo unicoCapo II

Art. 186

Abrogato

Legge 15 giugno 1893, art 23.

In vigore dal 13 feb 1975
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 gennaio - 5 febbraio 1975, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/02/1975, n. 41), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-186

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Art. 186 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 15 giugno 1893, art 23. | Portale Normativo