Testo unicoCapo III

Art. 125

Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- IL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-125

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Art. 125 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, articolo 36 (testo unico, art. 59). | Portale Normativo