Testo unicoCapo III

Art. 120

Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30; legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-120

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Art. 120 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30; legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50). | Portale Normativo