Testo unicoCapo III

Art. 128

Legge 2 luglio 1885, n. 3211 art. 2 (testo unico, art 78).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-128

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Art. 128 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 2 luglio 1885, n. 3211 art. 2 (testo unico, art 78). | Portale Normativo