Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 9

In vigore dal 4 mag 1894
Gli ascendenti e discendenti, il genero e lo suocero non potranno essere contemporaneamente membri dell'amministrazione. Verificandosi questa incompatibilità si terrà come eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-9

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Art. 9 Che erige in corpo morale la scuola mista Ceschino in Sostegno (Novara) e ne approva lo statuto. | Portale Normativo