Statuto organico›Capo SECONDO
Art. 8
In vigore dal 4 mag 1894
Non potranno assumere l'ufficio, e ne decadranno se l'avessero assunto, coloro che all'epoca della nomina, non avessero ancora reso i conti della loro gestione o avessero liti vertenti colla scuola.
I soci che fossero in queste condizioni non avranno diritto al voto nelle assemblee generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-8