Art. 8
Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 8

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In vigore dal 4 mag 1894
Non potranno assumere l'ufficio, e ne decadranno se l'avessero assunto, coloro che all'epoca della nomina, non avessero ancora reso i conti della loro gestione o avessero liti vertenti colla scuola. I soci che fossero in queste condizioni non avranno diritto al voto nelle assemblee generali.
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