Statuto organico›Capo SECONDO
Art. 9
9 / 25In vigore dal 4 mag 1894
Gli ascendenti e discendenti, il genero e lo suocero non potranno essere contemporaneamente membri dell'amministrazione.
Verificandosi questa incompatibilità si terrà come eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-9