Art. 9
Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 9

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In vigore dal 4 mag 1894
Gli ascendenti e discendenti, il genero e lo suocero non potranno essere contemporaneamente membri dell'amministrazione. Verificandosi questa incompatibilità si terrà come eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età.
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