Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 23
In vigore dal 4 mag 1894
Qualora l'adunanza dell'amministrazione non risultasse in numero legale, e gli affari da trattarsi in essa fossero tali da non ammettere dilazioni, il presidente vi provvederà sotto la sua responsabilità, riferendone poscia nella prima seduta dell'amministrazione per ottenerne l'approvazione.
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