Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 24
In vigore dal 4 mag 1894
Di qualsiasi deliberazione verrà sempre redatto, in apposito registro, l'atto verbale che dovrà essere firmato da tutti i membri dell'amministrazione intervenuti all'adunanza, nè se ne potrà rilasciar copia o dare lettura a chicchesia, senza il permesso dell'amministrazione o dell'autorità governativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-24