Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 18
In vigore dal 4 mag 1894
Le convocazioni dell'amministrazione si fanno dal presidente o da chi per esso, per invito scritto con indicazione dei principali affari da trattarsi, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza, in cui l'amministrazione potrà essere convocata anche nel giorno stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-18