Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 17
In vigore dal 4 mag 1894
Siano le une, siano le altre, saranno valide quando intervenga almeno la metà dei rispettivi membri oltre al presidente o chi ne fa le veci.
In seconda convocazione saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-17