Art. 17
Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 17

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In vigore dal 4 mag 1894
Siano le une, siano le altre, saranno valide quando intervenga almeno la metà dei rispettivi membri oltre al presidente o chi ne fa le veci. In seconda convocazione saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti.
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