Statuto
Art. 26
In vigore dal 27 ago 1893
Le domande di ammissione sia per alunne interne, convittrici, sia per alunne esterne, debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate:
a) dall'attestato di nascita;
b) dall'attestato di subita vaccinazione;
c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-26