Statuto
Art. 25
In vigore dal 27 ago 1893
Per i limiti di età delle alunne esterne si applicano le stesse norme stabilite per le alunne interne.
Si ammetteranno però alunne esterne di età inferiore ai sei anni quando venga istituito nel collegio il giardino d'infanzia, ed in via d'eccezione potranno essere ammesse, siccome esterne, fanciulle di cinque anni che abbiano nel collegio sorelle maggiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-25