Statuto
Art. 26
26 / 32In vigore dal 27 ago 1893
Le domande di ammissione sia per alunne interne, convittrici, sia per alunne esterne, debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate:
a) dall'attestato di nascita;
b) dall'attestato di subita vaccinazione;
c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-26