Art. 26
Statuto

Art. 26

26 / 32
In vigore dal 27 ago 1893
Le domande di ammissione sia per alunne interne, convittrici, sia per alunne esterne, debbono essere fatte da chi esercita la patria potestà o la tutela e debbono essere accompagnate: a) dall'attestato di nascita; b) dall'attestato di subita vaccinazione; c) da un attestato medico comprovante che l'alunna non è affetta da alcuna malattia e che è in istato di sufficiente robustezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-26