Statuto
Art. 18
In vigore dal 27 ago 1893
Il segretario:
a) redige i verbali delle sedute del comitato e dopo approvati li riproduce sopra l'apposito registro e li fa controfirmare dal presidente;
b) tiene la corrispondenza;
c) tiene il registro del personale del collegio e del conferimento dei posti gratuiti;
d) controfirma gli avvisi di concorso e di asta, ed i manifesti d'apertura dei corsi annuali;
e) compila ogni anno una relazione sull'andamento del collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-18