Statuto
Art. 13
In vigore dal 27 ago 1893
Le deliberazioni sono valide a prima convocazione, quando si abbia la presenza di quattro commissari, a seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-13