Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 27 ago 1893
Il segretario: a) redige i verbali delle sedute del comitato e dopo approvati li riproduce sopra l'apposito registro e li fa controfirmare dal presidente; b) tiene la corrispondenza; c) tiene il registro del personale del collegio e del conferimento dei posti gratuiti; d) controfirma gli avvisi di concorso e di asta, ed i manifesti d'apertura dei corsi annuali; e) compila ogni anno una relazione sull'andamento del collegio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;337#art-s-18